PIANO WELFARE AZIENDALE

In data 11/12/2024, presso la sede aziendale dell’Impresa Coromano, è stato approvato il piano welfare per l’anno 2025.

In applicazione della legge 208/2015 e successive modifiche, che ha semplificato, a decorrere dal 01/01/2016 la normativa fiscale, consentendo anche alle piccole e medie aziende di poter accedere al welfare aziendale, potendo così sostenere il potere di acquisto delle retribuzioni con l’abbattimento del cuneo fiscale / contributivo, mediante l’introduzione e la definizione di un accordo Welfare Aziendale.

Premesso che:

  • È di primaria importanza aumentare il potere di acquisto dei lavoratori e, nel contempo, rispettare il principio di sostenibilità del costo del lavoro, al fine di una più economica gestione d’impresa;
  • È obiettivo dell’azienda sostenere e incrementare il senso di appartenenza dei lavoratori, migliorando il clima aziendale, la soddisfazione e la fidelizzazione delle risorse e, al contempo promuovere una serie di comportamenti positivi e rispettosi degli elevati standard che l’azienda persegue attraverso la propria politica aziendale

Visti:

  • Gli artt. 12, 51, così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e successive modifiche, e 100 del D.P.R n. 917/1986
  • La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016
  • Ccnl 19/04/2010 e successivi rinnovi

Impresa Coromano ha deciso di erogare benefit ai propri dipendenti secondo criteri di premialità, fidelizzazione all’impresa e assunzione di ruoli di responsabilità, meglio esposti sotto, nelle seguenti forme:

  • ASSICURAZIONE SANITARIA per figure che ricoprano ruoli di responsabilità e abbiano anzianità nell’azienda, come meglio definito al punto 1;
  • BENEFIT A TUTELA DELLA GENITORIALITA’, meglio esplicitati al punto 2.
  • BONUS PSICOLOGO / SPORT / BENESSERE, approfondito al punto 3.
  • BONUS PER LA CURA E ASSISTENZA DI GENITORI ANZIANI, approfondito al punto 4.

Il Piano welfare di cui al presente regolamento avrà validità dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025 e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo modifiche o disdetta da formularsi non prima dell’avvenuto decorso di tale periodo.

 

  1. ASSICURAZIONE SANITARIA

L’azienda intende premiare i dipendenti che siano fidelizzati all’impresa e/o che svolgano ruoli di responsabilità all’interno della struttura.

Per questo motivo, viene costituito un Piano di Benefici Aggiuntivi per 4 categorie omogenee, come di seguito individuate: secondo il criterio della loro anzianità in azienda e secondo le loro posizione societaria (come da Organigramma depositato in allegato):

 

  1. A) DIPENDENTI CON ANZIANITA’ IN AZIENDA SUPERIORE A 10 ANNI, esclusi gli appartenenti al gruppo C);

 

  1. B) DIPENDENTI CON RUOLO DI ALTA RESPONSABILITA’ IN ORGANIGRAMMA: (CAPOCANTIERE – TECNICO DI CANTIERE – RESPONSABILE– DIRETTORI TECNICI), IN FORZA DA ALMENO 5 ANNI;

 

  1. C) DIPENDENTI CON RUOLO DI ALTA RESPONSABILITA’ IN ORGANIGRAMMA: (CAPOCANTIERE – TECNICO DI CANTIERE – RESPONSABILE– DIRETTORI TECNICI), IN FORZA DA ALMENO 10 ANNI;

 

  1. D) amministratori con reddito assimilato a quello da lavoro dipendenti in conformità con l’art. 50.1–c bis del Tuir

 

in forza alla data di approvazione di questo regolamento e a tutti coloro che saranno successivamente assunti con qualsiasi qualifica.

 

Il Piano previsto nel presente paragrafo 3 del regolamento sarà attuato mediante l’adesione alla Cassa di assistenza costituita in Venezia il 24 settembre 1990, denominata PREVIGEN ASSISTENZA, che risponde alla esigenza di realizzare programmi collettivi di prestazioni assistenziali a favore dei dipendenti presenti e futuri delle Aziende che richiedano di aderire alla suddetta CASSA ed al cui Statuto e Regolamento viene fatto riferimento per i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni integrative. La stessa provvede a stipulare con Compagnie di Assicurazione del Gruppo Generali le relative coperture, al fine di garantire una perfetta corrispondenza con quanto stabilito nel presente accordo aziendale. Al riguardo si rinvia allo Statuto di PREVIGEN.

 

PREVIGEN ASSISTENZA risulta regolarmente iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008, con attestazione di iscrizione rilasciata dal Ministero della Salute.

 

Le prestazioni offerte da PreviGen Assistenza tramite Compagnie di Assicurazione del Gruppo Generali sono le seguenti:

 

per il gruppo A:

Piano Integrativo Medico, attraverso la polizza M85 GENERASalute RSM, opzione Cassa Previgen GOLD

 

per il gruppo B:

Piano Integrativo Medico, attraverso la polizza M85 GENERASalute RSM, opzione Cassa Previgen GOLD PLUS

 

per il gruppo C:

Piano Integrativo Medico, attraverso la polizza M85 GENERASalute RSM, opzione Cassa Previgen PLATINUM

 

per il gruppo D:

Piano Integrativo Medico, attraverso la polizza M85 GENERASalute RSM, opzione Cassa Previgen PLATINUM con nucleo

 

 

Con le seguenti prestazioni e massimali come da Condizioni di assicurazione:

 

 

  • Interventi chirurgici ad alta specializzazione

 

  • ricoveri con o senza intervento chirurgico

 

  • Indennità sostitutiva da ricovero

 

  • Spese diagnostiche extra di cui protesi e apparecchi acustici

 

  • Visite specialistiche ed esami di laboratorio:

 

  • Trattamenti fisioterapici e riabilitativi

 

  • Cure oncologiche

 

 

  • Pacchetto cure e protesi dentarie

 

e

  • Ltc

 

 

 

Secondo quanto meglio specificato nel contratto di assicurazione stesso.

 

 

  1. Contributi

 

Il contributo annuo a carico dell’impresa, da versare a PreviGen Assistenza per le prestazioni previste di cui al precedente articolo 3) è pari a:

 

  • OPZIONE GOLD euro 270,00 per il gruppo A;

 

  • OPZIONE GOLD PLUS euro 320,00 per il gruppo B;

 

  • OPZIONE PLATINUM euro 630,00 per il gruppo C;

 

  • OPZIONE PLATINUM CON NUCLEO euro 036,00  per il gruppo D;

 

 

La contribuzione complessiva, versata a PreviGen Assistenza dell’impresa, in osservanza del presente regolamento, per la sua natura assistenziale, non ha rilevanza ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Il costo annuo è a totale carico dell’Azienda. 

 

Le somme di cui al precedente punto 4) saranno corrisposte nei limiti e nei modi indicati, qualora la situazione economico-patrimoniale finanziaria dell’Azienda lo permetta.

In caso contrario la somma corrisposta potrà essere ridotta o sospesa ed in tal caso cesseranno o diminuiranno le prestazioni garantite.

 

La polizza verrà stipulata (e rinnovata) nel mese di Marzo e indicata nella busta paga di Marzo a condizione che in tal mese il dipendente sia in forza. Per l’anzianità si considereranno gli anni compiuti in azienda entro il 31 Dicembre del precedente anno.

In caso di interruzione definitiva del rapporto di lavoro, l’Azienda non corrisponderà più alcun contributo finalizzato all’erogazione di prestazioni integrative assistenziali.

 

 

 

 

 

  1. TUTELA DELLA GENITORIALITA’

Al fine di tutelare la genitorialità, l’azienda, oltre ad attuare politiche utili alla conciliazione vita /lavoro, meglio esplicitate nella policy dedicata, offre il seguente servizio:

  • Fino a 5 incontri gratuiti con la pedagogista Giorgia Casaro nel periodo di rientro al lavoro dopo la maternità (coaching), al fine di valorizzare l’esperienza della genitorialità come momento di acquisizione di nuove competenze e di fornire ai neo genitori gli strumenti giusti per gestire al meglio i nuovi equilibri e ridurre le eventuali difficoltà legate al rientro al lavoro;
  • Copertura del 50% delle spese per consulti con la pedagogista Giorgia Casaro per i genitori di bambini fino ai 14 anni, con un limite di 3 incontri per dipendente per anno;
  • Voucher di 100 euro spendibile in negozio di articoli per bambini alla nascita di ogni figlio;
  • Contributo Asili Nido destinato agli impiegati e ai membri del CDA (gli operai ricevono il contributo dalla Cassa Edile): 400 €/ max annui per dipendente per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido, a copertura parziale delle spese di iscrizione figli all’asilo nido. Per ottenere il benefit, è necessario che l’impiegato sia in forza presso l’impresa da almeno 5 anni al momento dell’erogazione (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione) e che presenti la ricevuta di pagamento dell’asilo nido riferito all’anno in corso, entro il 31/12 dell’anno per il quale chiede il rimborso.
  • Contributo Centro Estivo destinato agli impiegati ai membri del CDA (gli operai ricevono il contributo dalla Cassa Edile): 150 €/ max annui per dipendente per ciascun figlio di età inferiore ai 15 anni, a copertura parziale delle spese di iscrizione figli ai centri estivi. Per ottenere il benefit, è necessario che l’impiegato sia in forza presso l’impresa da almeno 3 anni al momento dell’erogazione (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione) e che presenti la ricevuta di pagamento del centro estivo, relativo all’anno in corso, entro il 30/09 dell’anno per il quale chiede il rimborso.

 

  1. BONUS PSICOLOGO / SPORT / BENESSERE

Convinta dell’importanza della cura persona, sia sotto l’aspetto fisico, che psicologico, l’impresa destina una parte del welfare a copertura delle spese per terapie psicologiche, sport, benessere della persona (massaggi, terapie olistiche) mettendo a disposizione un importo massimo di 500 €/anno per dipendente. La condizione è che il dipendente sia forza da almeno 5 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione) e sia in forza al momento dell’erogazione (e non abbia presentato dimissioni) o sia membro del CDA.

Per ottenere il rimborso, è necessario presentare la ricevuta rilasciata dallo psicologo o dal centro sportivo  o dal professionista del benessere (con data dell’anno in corso) entro il 31/12 dell’anno per il quale è richiesto il rimborso.

  1. BONUS CURA E ASSISTENZA GENITORI ANZIANI

Al fine di agevolare quei lavoratori che trovino difficile conciliare la vita lavorativa con la cura di genitori anziani, l’azienda mette a disposizione una cifra massima di 1.000 € all’anno a dipendente a copertura delle spese per colf / badanti / strutture. La condizione è che il dipendente sia forza da almeno 5 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione) e sia in forza al momento dell’erogazione (e non abbia presentato dimissioni) o sia membro del CDA.

Per l’ottenimento del rimborso, è necessario presentare la ricevuta di pagamento della Colf / badante / struttura (con data dell’anno in corso) entro il 31/12 dell’anno per il quale è richiesto il rimborso.